QUALI SONO LE CLAUSOLE GENERALI CHE OGNI ACCORDO COMMERCIALE INTERNAZIONALE DEVE CONTENERE?
Il contenuto dell’accordo commerciale internazionale deve essere espresso da una serie di clausole classificate in clausole generali e clausole specifiche, caratteristiche di ciascun contratto in base al suo scopo e particolarità.
Le clausole generali richieste per qualsiasi tipo di accordo commerciale internazionale sono:
- la clausola sulle parti contraenti-è la condizione di validità di tale atto giuridico;
- clausole relative all’oggetto del contratto – se il documento riguarda la vendita di merci, è assolutamente necessario specificare nel suo contenuto elementi sufficienti per l’identificazione e la determinazione delle merci in questione;
- clausole relative alla quantità – negli accordi commerciali internazionali che riguardano la vendita di beni, deve essere specificata in almeno una clausola la quantità di beni e l’unità di misura in base alla quale sono effettuate;
- clausole di qualità – nel contenuto dell’accordo commerciale internazionale, sono richieste clausole relative alla qualità dei prodotti ed alle modalità di determinazione della qualità;
- clausole relative all’imballaggio ed alla marcatura – queste clausole devono contenere la descrizione dell’imballaggio ed il relativo prezzo se l’imballaggio diventa proprietà dell’acquirente, mentre se la proprietà dell’imballaggio rimane del venditore sarà necessario specificare il limite di tempo per restituirlo;
- clausole che stabiliscono l’obbligo di consegnare le merci ed i termini per la consegna-consegnare le merci al compratore è l’obbligo principale del venditore, il contratto deve specificare le clausole precise per l’esecuzione di tale obbligo
- clausole sulla spedizione, sul trasporto e sull’assicurazione delle merci durante il trasporto;
- clausole relative al prezzo.
Pertanto le clausole sopra elencate sono clausole essenziali che non devono mai mancare in un contratto, seguite dalle clausole specifiche stabilite per ogni contratto concluso, in parte.